La Mediazione Familiare costituisce

uno spazio e un tempo “neutro”

dove i coniugi abbiano la possibilità di “ripensarsi” come coppia unita nell’esercizio della funzione genitoriale:

qualora la separazione dovesse essere

l’opzione scelta,

i coniugi durante il percorso di Mediazione avranno l’opportunità di riorganizzare emotivamente e pragmaticamente la loro vita.

Attraverso un percorso strutturato di negoziazione si giunge a degli accordi “ragionevoli e mutualmente soddisfacenti” su tutti gli aspetti inerenti il divorzio:

modalità di affidamento dei figli, calendario delle visite per il genitore non affidatario, assegno di mantenimento, divisioni patrimoniali, spartizione dei beni ecc.

 

I dati statistici parlano chiaro:

la durata degli accordi è direttamente proporzionale al grado di soddisfazione che questi procurano a chi è tenuto a rispettarli. Ne deriva che soltanto un accordo che rispetti gli interessi di entrambi i coniugi avrà la possibilità di resistere nel tempo.

La Mediazione rappresenta il modo migliore per i minori di vedere tutelati i propri diritti, bisogni ed interessi: il mediatore infatti ha il dovere di opporsi a quelle decisioni prese dai coniugi che minacciano l’interesse dei bambini. Sono cioè i figli i beneficiari privilegiati di questo tipo di intervento.

 

La Mediazione familiare si presenta allora come un aiuto concreto ai padri e alle madri che intendono ripensare in maniera intelligente e costruttiva alla riorganizzazione del ménage familiare, evidentemente destrutturato dalla crisi coniugale.

In Mediazione non ci si occupa del passato e dei motivi che hanno condotto la coppia alla decisione di separarsi, almeno che questi aspetti non servano effettivamente per costruire quel tavolo delle mediazioni che farà da base all’attività negoziale dei coniugi. L’attenzione dei protagonisti si soffermerà soprattutto sui ruoli presenti e futuri e su tutti gli aspetti di gestione del nuovo assetto familiare.

 


 

 

NOMINA CONSULENTE TECNICO DI PARTE (CTP):

Purtroppo non tutte le separazioni avvengono con l’accordo delle parti nella gestione dei figli. In questi casi risulta necessario rivolgersi al giudice delegando a lui e al suo ausiliario (ovvero il Consulente D’Ufficio-CTU) la risoluzione del conflitto.

Spesso i genitori arrivano alla consulenza con l’aspettativa di veder riconosciute le proprie ragioni sperando venga accertata la propria verità e che venga quindi fatta giustizia.

Il senso di giustizia è però un tema complesso e in quest’ottica la CTU è chiamata a mettere ordine al fine di stabilire criteri chiari ed espliciti a tutela dei figli coinvolti, rispondendo ai quesiti posti dal giudice.

In questo spazio, tra ordine e caos, può assumere un ruolo determinante l’azione del consulente di parte (CTP).

L’articolo 201 del codice di procedura civile dispone infatti che, con lo stesso provvedimento di nomina del CTU, il giudice assegni alle parti il termine per la nomina del proprio consulente di parte. La nomina del CTP è un diritto delle parti e mai un obbligo. È bene scegliere un professionista che abbia una formazione integrata ed esperienza pregressa.

 

Ma qual è il suo ruolo quando viene disposta una CTU a fronte di una separazione altamente conflittuale?

 

Il CTP assume una funzione di controllo tecnico e sostegno a garanzia del proprio assistito, può fornire una lettura diversa delle dinamiche familiari, svolgendo una funzione collaborativa con il CTU; può far verbalizzare ciò che ritiene utile alla tutela del proprio cliente; può inoltre farsi interprete dei vissuti emotivi generati dal fallimento del progetto coniugale, dei bisogni e delle aspettative che ciascun genitore nutre per i propri figli e per il nucleo familiare.